Statuto

 

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ASSOCIAZIONE “LAVORO AMBIENTE E SALUTE”

STATUTO

ART 1

Costituzione, denominazione, sede.

Ai sensi degli art. 14 e 16 del Codice Civile è costituita una associazione denominata “Lavoro, Ambiente e Salute” che di seguito, per brevità, sarà chiamata “Associazione”

L’Associazione ha sede in Scarlino in loc. Canonica.

L’Associazione non ha fini di lucro, è apartitica e pertanto completamente indipendente rispetto agli schieramenti politici.

L’Associazione ha forte connotazione civica e sociale.

 

ART 2

Finalità ed obiettivi.

  • L’Associazione ha per finalità il miglioramento della qualità della vita della popolazione nel comprensorio di Scarlino e Comuni limitrofi nonché l’innalzamento della partecipazione attiva dei singoli alla vita ed alle scelte della comunità.

  • La finalità, di cui al comma precedente, è perseguita attraverso il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

  • favorire l’instaurazione di un rapporto soddisfacente fra Cittadinanza, Istituzioni ed Enti

  • porsi come intermediario fra la popolazione e le istituzioni al fine di rendere più fluido e completo il flusso della comunicazione e delle informazioni nelle due direzioni

  • operare al fine di contribuire a rendere lo sviluppo del territorio più armonico ed in linea con uno sviluppo sostenibile

  • reperire informazioni sulla situazione occupazionale del territorio e sugli indirizzi di sviluppo economico/produttivo

  • Promuovere l’acquisizione di dati sullo stato di salute della popolazione e sul livello di inquinamento del territorio (stato dell’aria, dei corsi e specchi d’acqua, delle falde, della fauna e flora terrestre e marina) presso enti, istituzioni sia pubbliche che private nonché tramite ricerche in proprio;

  • Promuovere lo studio e l’analisi dei dati acquisiti;

  • Rendere pubblica l’attività svolta ed i risultati delle indagini e degli studi effettuati ed acquisiti oltreché promuovere la realizzazione di campagne ed iniziative di formazione, informazione, sensibilizzazione e divulgazione, anche utilizzando adeguati strumenti informatici (compreso sito internet istituzionale)

  • promuovere verifiche e monitoraggi degli effetti sull’ambiente prodotti dalle attività inquinanti

  • vigilare sulla attività di Enti, Soggetti ed Istituzioni attivi sul territorio affinché operino per il bene comune, denunciando qualsiasi deviazione o inadempienza

L’Associazione può avvalersi del contributo di altre associazioni o affrontare di concerto con altre associazioni le tematiche sopra esposte o che siano loro affini.

 

 

I SOCI

ART 3

Modalità di adesione all’Associazione

Sono soci dell’Associazione le persone fisiche le cui domande di ammissione siano state accettate dal Consiglio Direttivo e che abbiano versato, all’atto dell’ammissione, la quota sociale stabilita dallo stesso organo e ratificata dall’Assemblea.

Hanno particolare significato le adesioni di Associazioni ed Enti purché formalizzate dall’adesione individuale dei legali rappresentanti o dei rappresentanti designati a questo scopo e accettate espressamente dal Consiglio Direttivo.

I soci si dividono in due categorie:

  1. soci sostenitori

  2. soci ordinari

 

ART 4

Diritti e Doveri dei Soci

I Soci hanno diritto di:

  • partecipare all’assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale;

  • votare direttamente o per delega all’Assemblea;

  • partecipare all’attività dell’Associazione;

  • conoscere i programmi con i quali il Consiglio direttivo intende attuare gli scopi sociali;

  • recedere dall’appartenenza alla Associazione;

  • dare le dimissioni da qualsiasi carica ricoperta in seno all’Assemblea;

I Soci sono obbligati a:

  • rispettare le norme del presente statuto;

  • pagare le quote sociali nell’ammontare e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;

  • mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione;

  • contribuire al raggiungimento degli scopi dell’Associazione svolgendo nei modi e nei tempi concordati le attività preventivamente deliberate.

 

ART 5

Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde per decesso; per dimissioni scritte; per mancato versamento delle quote sociali, entro il 28 febbraio di ogni anno o entro il termine ultimo fissato dal Consiglio Direttivo; per esclusione, con provvedimento del Comitato dei Probiviri, emanato in veste di Consiglio disciplinare:

  • per svolgimento di attività in contrasto con quella dell’Associazione

  • qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

Il provvedimento di esclusione, con la relativa motivazione, viene comunicato entro tre giorni al socio, il quale può, nei trenta giorni successivi, fare ricorso, con le proprie osservazioni, alla Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente. L’Assemblea decide entro i trenta giorni successivi alla presentazione del ricorso.

 

 

IL PATRIMONIO

ART 6

Finanziamento delle attività e trasparenza delle donazioni

Per le attività volte al conseguimento delle finalità statutarie l’Associazione utilizza:

  • le quote sociali;

  • i contributi e le elargizioni degli aderenti, di privati, di Enti Privati e Pubblici;

  • donazioni, erogazioni o lasciti dei soci o dei sostenitori dell’Associazione approvate dal Consiglio Direttivo;

  • rimborsi derivanti da Convenzioni;

  • entrate derivanti da attività in proprio;

I fondi sono depositati in conti correnti intestati all’Associazione accesi presso Istituti di Credito e/o Uffici Postali prescelti dal Consiglio Direttivo.

In caso di eredità e legati, l’Assemblea ordinaria delibera l’accettazione con beneficio di inventario.

L’associazione non può accettare donazioni anonime.

In caso di singola donazione di importo pari o superiore ad euro 500,00, o di somma di donazioni da parte dello stesso soggetto nell’arco dell’anno di importo pari o superiore ad euro 500,00, sarà indicato a bilancio il soggetto donatore.

 

ART 7

Esercizio Finanziario

L’esercizio finanziario ha durata annuale: inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo annuale non deve essere chiuso in perdita.

Gli organi di amministrazione dell’Associazione non possono assumere impegni di spesa eccedenti le disponibilità di bilancio, se non previo reperimento della copertura finanziaria corrispondente.

 

 

GLI ORGANI

ART 8

Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea Generale dei soci

  • il Consiglio Direttivo

  • il Presidente

  • il Vicepresidente

  • il Segretario

  • il Tesoriere

  • il Comitato dei Probiviri

  • il Revisore dei Conti

 

ART 9

L’Assemblea

L’Assemblea Generale dei soci è l’organo di autogoverno dell’Associazione ed è costituita dai soci aderenti in regola con il pagamento della quota associativa.

L’Assemblea si riunisce

  • in via ordinaria una volta l’anno;

  • in via straordinaria, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o a richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno due Probiviri o di almeno il 25% dei soci.

Il Presidente convoca l’Assemblea almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione con comunicazione scritta (posta, e-mail) contenente l’ordine del giorno;

l’Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci;

le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti;

ciascun socio, in regola con il pagamento della quota sociale, ha diritto ad un voto;

ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe;

l’Assemblea elegge, tra i soci, i membri del Consiglio Direttivo, i membri del Comitato dei Probiviri ed il Revisore dei conti;

approva i regolamenti e gli ordinamenti connessi alla attività dell’Associazione;

approva il bilancio e tutte le iniziative connesse al raggiungimento dei fini statutari;

può richiedere la modifica dell’ammontare della quota associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo;

approva o respinge le richieste di modifica dello Statuto per come specificato all’ ART 16

 

ART 10

Il Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea e costituito da un numero di membri variabile da 4 a 8.

Al Consiglio Direttivo spettano i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione ad eccezione degli argomenti che, per legge o per Statuto, sono riservati all’Assemblea.

Adotta la bozza di bilancio consuntivo e predispone il preventivo morale ed economico annuale da sottoporre alla Assemblea dei soci per l’approvazione.

Stabilisce le quote sociali annuali.

Sono eletti nel Consiglio Direttivo i soci che, in regola con il versamento delle quote sociali, hanno ottenuto più voti nel corso delle apposite elezioni.

Il Consiglio Direttivo sceglie al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e gli altri incarichi del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica di norma due anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Al termine del mandato l’Assemblea, con delibera presa a maggioranza semplice, può rinnovare il mandato al Consiglio Direttivo in carica per un ulteriore anno. Al termine dell’anno di proroga, l’Assemblea dei Soci può prorogare il mandato per un ulteriore anno.

Nel caso in cui, al termine del biennio o del primo anno di proroga, l’Assemblea non rinnovi, per il successivo anno, il mandato al Consiglio Direttivo in carica, si procede a nuove elezioni secondo quanto stabilito dal presente Statuto.

In caso di decesso, dimissioni o perdita della qualità di Socio, durante il mandato, di uno o più membri del Consiglio Direttivo, lo stesso coopta altri membri in sostituzione di quelli mancanti. I membri cooptati durano in carica fino alla prima Assemblea utile, la quale può confermarli fino alla scadenza del Consiglio Direttivo in carica.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su iniziativa del Presidente quando lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri; comunque almeno una volta ogni tre mesi.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il funzionamento e l’organizzazione del Consiglio Direttivo e dell’Associazione possono essere disciplinati da apposito regolamento che il Consiglio Direttivo predispone per l’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci.

 

ART 11

Comitato dei Probiviri

In concomitanza con l’elezione del Comitato Direttivo l’Assemblea può nominare, con votazione specifica, tre Probiviri. Il Comitato dei Probiviri ha funzione di garante dello Statuto e di Consiglio disciplinare. Il Comitato dei Probiviri partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Nel caso in cui il Comitato dei Probiviri non sia formato e sia necessaria l’attivazione del Consiglio disciplinare, il Consiglio Direttivo può nominare un Consiglio disciplinare provvisorio, che dura in carica per il solo periodo necessario allo svolgimento delle funzioni per cui è stato formato.

Nel Consiglio disciplinare provvisorio non possono essere nominati membri in carica del Consiglio Direttivo.

 

ART 12

Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

E’ il legale rappresentante dell’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; in sua assenza è sostituito dal Vicepresidente.

Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo ed ha il potere di sottoscrivere gli atti.

In caso di necessità ed urgenza, assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

La durata del mandato del Presidente coincide con quella del Consiglio Direttivo, ed è rieleggibile.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

 

ART 13

Il Segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei propri membri.

E’ responsabile della tenuta dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e della Assemblea generale.

Ha il compito di redigere le deliberazioni e di fare in modo che tutte le decisioni degli organi della Associazione abbiano la più ampia diffusione soprattutto fra i soci.

Il Segretario, coadiuvato dal Tesoriere, redige il registro dei soci.

 

ART 14

Il Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei propri membri.

E’ responsabile della parte amministrativa di tutte le attività dell’Associazione firmando i relativi documenti.

E’ responsabile della tenuta dei conti, sia per quanto riguarda la regolare adesione dei soci, sia per le erogazioni e le donazioni dei soci e dei sostenitori, di enti e di privati cittadini da incamerare con l’approvazione del Consiglio Direttivo.

Entro il mese di Febbraio predispone, assieme al consiglio direttivo, lo schema di Bilancio Preventivo e Consuntivo da presentare all’Assemblea per l’approvazione.

E’ responsabile della tenuta e conservazione delle documentazioni di spesa, dei registri e della contabilità dell’Associazione.

Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo.

Disgiuntamente al Presidente dell’Associazione, ha la firma sui conti correnti accesi presso Istituti di Credito e/o Uffici Postali e sulle operazioni bancarie e finanziarie.

 

ART. 15

Revisore dei Conti

Il Revisore dei conti, anche non associato, può essere nominato dall’Assemblea. Controlla la correttezza della gestione amministrativa dell’Associazione e, in occasione della approvazione del Bilancio Consuntivo, predispone una relazione annuale sulla gestione.

 

 

MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIOGLIMENTO

ART 16

Modifiche allo Statuto

Possono essere presentate all’Assemblea modifiche allo Statuto a richiesta del Presidente o a richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno due probiviri o su richiesta di almeno il 50% dei soci.

L’Assemblea, regolarmente costituita, delibera per l’approvazione della modifica dello statuto, con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti.

 

ART 17

Scioglimento della Associazione

L’Associazione può essere sciolta soltanto durante una Assemblea Generale, appositamente convocata, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti.

In caso di scioglimento, l’eventuale patrimonio rimanente sarà devoluto ad altre Associazioni non lucrative con delibera dell’Assemblea all’atto dello scioglimento.

 

ART 18

Norme di Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.